Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Atti di concessione

Art.26 comma 2 del D.Lgs. n.33/2013

PUBBLICAZIONE (SOLO SE SUPERIORI A MILLE EURO) DI:

  • Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, nonché l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati
  • Atti relativi a vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
  • Elenco dei soggetti beneficiari, in formato tabellare aperto, comprendente:
  • Nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario
  • Importo del vantaggio economico corrisposto
  • Norma o titolo a base dell'attribuzione
  • Ufficio e il Dirigente responsabile del procedimento
  • Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
  • Il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato

E' fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013.

Albo dei beneficiari (art. 1, d.P.R. n. 118/2000 - ORA ABROGATO DAL D.LGS. N.97/2016)

Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci


Riferimento normativo:
Dlgs 33/2013 - Articolo 26, comma 2 -  Art. 27

Art. 26 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

Art. 27 - Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f ) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.